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10/04/2016: TAR PUGLIA SU ATTIVITA' ESERCITATA IN CCIAA



Il TAR PUGLIA con la sentenza n. 555/2016 ha ribadito l'esclusione di un'azienda che non possedeva l'attività esercitata come richiesto dal bando.

".................Il Collegio ritiene sufficiente osservare che (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del processo) tutte le doglianze formulate dal
Consorzio ricorrente si rivelano prive di pregio giuridico, ove si consideri che il requisito di idoneità professionale richiesto (legittimamente e razionalmente) dall’art. 7 lett. b) dell’Avviso esplorativo del 6 Marzo 2015, dall’art. 2 lett. b) della Lettera di invito del 22 Aprile 2015 e dall’art. 10 del Capitolato d’oneri (dell’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per un’attività compatibile che renda possibile l’espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento), si riferisce - con ogni evidenza - in ossequio alla “ratio” dell’art. 39 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 (cioè di garantire l’effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale), ad attività indicate nel certificato camerale (almeno) similari e non differenti da quelle specifiche oggetto della gara.

Orbene, dal certificato camerale del Consorzio CETMA si evince che l’attività prevalente esercitata dallo stesso concerne servizi (di innovazione tecnologica e consulenza di ricerca nel campo dell’ingegneria; sperimentazione, prove, analisi tecniche e collaudi per materiali, processi di lavorazione e componenti; disegno industriale, progettazione e sviluppo di prodotti nuovi e migliorati; sviluppo e produzione di software per applicazioni di ingegneria, industriale e nei servizi; formazione specialistica) manifestamente molto diversi (e, quindi, incompatibili) rispetto a quelli previsti dalla “lex specialis” della gara in questione, sicchè il Consorzio ricorrente è stato legittimamente escluso dalla stazione appaltante resistente (perché: “nessuno dei servizi richiesti nella lettera di invito rientra fra le attività svolte dal Consorzio CETMA risultanti dal certificato della Camera di Commercio di Brindisi”), con valutazione operata dalla competente P.A. (e solo condivisa da questo T.A.R.).

E’ necessario ancora aggiungere che i requisiti di idoneità professionale contemplati dall’art. 39 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 sono cosa ben differente dai requisiti speciali di esperienza tecnica di cui all’art. 42 (rubricato: “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”) del medesimo Decreto Legislativo n° 163/2006, (in altre parole) trattasi di requisiti ontologicamente diversi e tra loro infungibili (Cfr: T.A.R. Campania, Napoli, IV Sezione, 30 Aprile 2015 n° 2456).

Infine, se è indiscutibile che l’art. 39 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 non impone, quale requisito di idoneità professionale, che l’iscrizione camerale debba (sempre) avere uno specifico contenuto, è anche vero, però, che ciò può essere legittimamente richiesto dal bando approvato dalla stazione appaltante.