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19/03/2018: RICORSO RECAPITATO ALLA POSTA PEC SBAGLIATA DELL'ENTE

TAR Napoli sentenza n. 1653/2018

Preso atto, al tempo stesso, dell’esistenza di una pronuncia (T.A.R Lombardia, Milano, Sez. III, ord. 14 dicembre 2017, n. 2381) secondo cui è nulla la notifica del ricorso effettuata all’Amministrazione in forma cartacea anziché telematica, in quanto contrastante con il disposto di cui all’art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, e considerato che tale interpretazione della normativa sulla notifica, seppure del tutto isolata in giurisprudenza, può essere ritenuta espressione di una possibile diversa chiave ermeneutica o, quantomeno, di un’incertezza sull’ammissibilità e sui termini della notifica cartacea alla P.A. , che può avere indotto il ricorrente, in questa prima fase di applicazione delle disposizioni sul processo amministrativo telematico, non avulse da un certo grado di tecnicismo, a cercare comunque un indirizzo PEC ufficiale cui notificare il ricorso, così giustificando l’errore commesso nella circostanza;

Atteso che, in ogni caso, l’indirizzo PEC contenuto nell’indice IPA non appare del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche, in quanto ad esempio viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 163/2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro PEC tenuto dal Ministero della Giustizia;