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23/04/2018: FAMILIARI O CONOSCENTI MAFIOSI, I LIMITI DELL'INTERDITTIVA

Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231



(.............)L’interdittiva esclude, dunque, che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora (come ricorre nel caso di specie) essere destinatario di “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.

Ciò preliminarmente chiarito, va aggiunto che la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificare il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata.

Ha aggiunto la Sezione terza che – pur essendo necessario che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la Pubblica amministrazione - non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.

(.......)Applicando i sopradetti principi alla vicenda oggetto dell’attuale contendere i motivi di appello, proposti avverso l’interdittiva, non trovano favorevole esame e le motivazioni della sentenza del Tar devono essere confermate.

Non risulta infatti superato il presupposto su cui, nel caso in esame, si basa l’informativa, e cioè la vicinanza del sig. -OMISSIS-– e, dunque, della sua ditta individuale “-OMISSIS-” – alla famiglia -OMISSIS-– originaria della stessa frazione di -OMISSIS- del sig. -OMISSIS-– che, a sua volta, è vicina alla cosca mafiosa -OMISSIS-.

In particolare, è ammesso dallo stesso appellante che era stato dipendente della ditta -OMISSIS-. Quest’ultima è la moglie di -OMISSIS--OMISSIS-e la cognata di -OMISSIS-, titolare di impresa individuale colpita da informativa antimafia e marito di -OMISSIS--OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-.

Risulta agli atti che la famiglia -OMISSIS-è vicina alla cosca dei -OMISSIS-......