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28/06/2018: L'ANAC BACCHETTA INVITALIA SULL'OFFERTA TECNICA

DELIBERA N. 472 DEL 23 maggio 2018


(..) Pur tenendo conto della specificità dei lavori in questione, peraltro già “presidiata” dalla necessità di possedere la qualificazione SOA nella categoria OS2-A, nonché delle precisazioni fornite dalla stazione appaltante alle richieste di chiarimenti (ovvero che «i profili di carattere soggettivo A01, A02 e A03 sono valutati unicamente al fine di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta tecnica, al fine di valorizzare caratteristiche della stessa ritenute particolarmente meritevoli, in quanto incidenti in maniera diretta sulla qualità della prestazione»), il dato che sembra emergere con chiarezza dalle richiamate descrizioni dei criteri motivazionali è il riferimento esclusivo della "esperienza maturata" a precedenti attività analoghe, senza alcun aggancio alle caratteristiche migliorative dell’offerta sotto il profilo qualitativo della prestazione che si intende fornire nell’esecuzione dell’attuale appalto: le tecniche normalmente impiegate dall’appaltatore non possono infatti essere considerate coincidenti con le modalità offerte per l’esecuzione dell’appalto.
Non si rileva, in altri termini, alcun elemento direttamente attinente agli aspetti evidenziati dall’art. 95, comma 6, d.lgs. 50/2016 (come sarebbe stato possibile, ad esempio, con l’indicazione della composizione e dell’esperienza del personale effettivamente messo a disposizione per l’esecuzione dell’appalto), ma bensì la semplice presunzione che le abilità dimostrate in precedenti lavori analoghi garantiscano di per sé una determinata qualità della prestazione offerta.
Alla luce di quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che: 
i criteri di valutazione di carattere soggettivo dell’offerta tecnica, così come definiti negli atti di gara, non appaiono conformi alla normativa di settore in quanto concretamente non idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti sotto il profilo qualitativo della prestazione offerta.