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26/06/2018: IL CALCOLO DEL TAGLIO DELLE ALI VA ALL'ADUNANZA PLENARIA

Cons. St., sez. V, ord., 8 giugno 2018, n. 3472 – Pres. Caringella, Est. Lotti



(...) 13. Si deve conclusivamente precisare che l’unica ulteriore questione oggetto dell’appello, che residua rispetto alla questione giuridica sopra descritta, era stata a suo tempo sollevata con ricorso per motivi aggiunti di primo grado, notificato in data 19.8.2017, ove l’attuale parte appellante aveva contestato l’operato di ANAS per non essersi avvalsa “delle deroghe che i provvedimenti legislativi sul sisma pur le avrebbero concesso (affidando i lavori ad una impresa piemontese)”, anziché valersi della possibilità di invitare e privilegiare le imprese del cratere.

Il TAR ha rigettato la relativa doglianze “non risultando alcuna disposizione normativa che imponga alla stazione appaltante di procedere in tal senso”, non esistendo nel quadro normativo disciplinante il sistema delle deroghe relativo agli affidamenti di ricostruzione post sisma, alcuna disposizione che autorizzi il Soggetto attuatore ANAS a “preferire” gli operatori ubicati nel cratere sismico, in luogo di quelli aventi sede legale altrove”.

Tale questione, all’evidenza, potrà esser decisa soltanto a valle della decisione circa il contestato criterio di calcolo dell’anomali dell’offerta, oggetto della presente ordinanza di remissione.

14. Conclusivamente, deve essere rimessa all’Adunanza Plenaria, ex art. 99 c.p.a., la questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016, nella parte in cui si richiamano i “concorrenti ammessi” (secondo alinea della lett. b) per il computo del cd. ”fattore di correzione”, per stabilire se vi rientrano anche i concorrenti le cui offerte sono state escluse dal punto di vista aritmetico per il calcolo del cd. taglio delle ali.