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10/10/2018: DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE UN ATTO

Cons. St., sez. III, 28 settembre 2018, n. 5570 – Pres. Frattini, Est. Pescatore


2.7. A ciò aggiungasi che le norme in tema di pubblicazione telematica degli atti devono essere applicate con particolare cautela e, quindi, sottostare ad un canone di interpretazione restrittiva, in particolare modo nel momento in cui si tratta di determinare (in via interpretativa) gli effetti di conoscenza legale associabili o meno a siffatta tipologia di esternazione comunicativa. A favore di una regola di cautela depongono plurime considerazioni, riconducibili, essenzialmente: 
a) alla mancanza di una disposizione di carattere generale in grado di equiparare, nella loro efficacia giuridica, tutte le variegate forme di pubblicità degli atti; 
b) alla esigenza di garantire, con regole chiare e uniformi, standard tecnici di adeguata e omogenea visibilità dei dati pubblicizzati sui siti telematici, nei diversi settori e ambiti operativi dell’azione pubblica; 
c) alla constatazione di una diversa propensione al mezzo telematico che si riscontra nei differenti ambiti del diritto pubblico, anche in ragione dell’eterogeneo grado di specializzazione professionale dei soggetti che vi operano e agiscono; 
d) alla notevole rilevanza degli interessi implicati nella materia in esame, in particolar modo per quanto concerne l’incidenza che la conoscenza legale dell’atto assume ai fini della decorrenza del termine utile per l’impugnazione degli atti soggetti a pubblicità; 
e) alla conseguenza necessità di privilegiare, in presenza di dubbi esegetici aventi effetti sul regime decadenziale dall’azione impugnatoria, l’opzione meno sfavorevole per l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24, 111 e 113 Cost., nonché al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

2.8. L’insieme di considerazioni sin qui richiamate fa percepire la razionalità dell’orientamento normativo inteso ad incrementare in modo selettivo l’accesso a forme innovative di pubblicità, mediante disposizioni ad hoc (quale quelle che si rinvengono, ad esempio, nella materia degli appalti pubblici), variamente calibrate in relazione allo specifico contesto disciplinare di volta in volta considerato.

2.9. La enunciata regola di interpretazione restrittiva, una volta applicata al dettato dell’art. 42 L.R. Toscana n. 40/2005, induce a conferire alla pubblicazione ivi disciplinata i soli effetti giuridici espressamente previsti, tra i quali non rientra anche quello della conoscenza legale dell’atto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

2.10. A tanto si perviene anche in considerazione del fatto che la pubblicazione della delibera n. 19/2016 è avvenuta sull’albo on line dell’azienda sanitaria (cfr. pag. 9 della memoria dell’Azienda dell’11.7.2018), mentre l’art. 42 della L.R. 40/2005 fa generico riferimento alla pubblicazione nell’albo, senza alcun riferimento alla specifica modalità di pubblicazione sul sito telematico dell’amministrazione procedente; il che accresce ulteriormente i dubbi in ordine alla possibilità di equiparare quoad effectum le due tipologie di ostensione degli atti.

2.11. Per quanto esposto, alcun effetto di decadenza dall’impugnazione può ricavarsi dalla pubblicazione on line della delibera n. 19/2016, il che implica l’accoglimento del primo motivo di appello e la conseguente disamina delle censure di merito non esaminate dal Tar.