CERCA GLI ARTICOLI
Visualizzazione post con etichetta eccesso di potere. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta eccesso di potere. Mostra tutti i post
25/09/2017: ECCESSO DI POTERE PER LIMITARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il TAR Campania con la sentenza n. 4219/2017 ha annullato un bando che prevedeva restrizioni tali
Lo Stato di Diritto non esiste per questo Ente
Succede anche questo!
È possibile che un ente richieda una dichiarazione del genere nelle gare "di concordare sul fatto che la mancata formulazione dell’offerta secondo le regole dettate dal disciplinare di gara – ivi inclusa l’ipotesi di omesso, parziale e/o errato contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni previsti dalla lex specialis – costituirà violazione dell’art. 46 del DLgs 163/2006 e sarà sanzionata con l’esclusione per difetto di un elemento essenziale dell’offerta medesima".
È possibile che un ente richieda una dichiarazione del genere nelle gare "di concordare sul fatto che la mancata formulazione dell’offerta secondo le regole dettate dal disciplinare di gara – ivi inclusa l’ipotesi di omesso, parziale e/o errato contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni previsti dalla lex specialis – costituirà violazione dell’art. 46 del DLgs 163/2006 e sarà sanzionata con l’esclusione per difetto di un elemento essenziale dell’offerta medesima".
Credo che questa dichiarazione abbia lo stesso valore della famosa firma delle "dimissione in bianco".
In questo modo l'Ente si tutela dal 46 comma 1 bis, infrangendo leggi sia italiane che europee.
Bisognerebbe denunciarli per eccesso di potere!
Danilo ESPOSITO
Etichette:
46 comma 1bis,
eccesso di potere,
esclusione,
illegittima,
lex specialis
Iscriviti a:
Post (Atom)