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È Illegittima l’esclusione dalla gara per utilizzando un modulo prestampato

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5155 del 24.10.2013 ha stabilito che è illegittima l’esclusione dalla gara di un concorrente che abbia presentato la propria offerta utilizzando un modulo prestampato predisposto dall’Ente Appaltante ai fini della formulazione della stessa, anche se i contenuti di tale modulo e quindi quelli dell’offerta presentata non siano conformi ad alcune previsioni del capitolato speciale relative proprio alla formulazione dell’offerta.

Stralcio della sentenza:
"Tanto premesso in fatto, si osserva, in diritto, che la giurisprudenza di questo  Consiglio di Stato è costante nel valorizzare la buona fede e l’affidamento delle  imprese nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara al fine di negare  che ciò possa risolversi in un danno per le stesse, attraverso la loro espulsione dalla  procedura (solo per citare le più recenti pronunce, si veda Sez. III, 14 gennaio  2013 n. 145 e Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510, citate dall’appellante principale,  relative all’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza; Sez. V, 22 maggio  2012, n. 2973, relativa alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale; Sez. V, 10  gennaio 2012 n. 31, anch’essa citata dall’appellante principale, concernente le dichiarazioni inerenti il rispetto della normativa sul lavoro dei disabili; Sez. V, 5  luglio 2011, n. 4029, citata dall’appellante, concernente le dichiarazioni sul 
possesso dei requisiti di qualificazione). 
Le pronunce sono infatti pertinenti al caso di specie, visto che anche qui si discute  dell’omessa indicazione di elementi facenti parte dell’offerta da presentare in sede  di gara. Dai precedenti in questione è ricavabile una regola di carattere generale,  volta ad annettere preminenza alle esigenze di massima partecipazione alle gare,  allorché vi siano contrasti tra prescrizioni per essa predisposte dall’amministrazione aggiudicatrice (in particolare la sentenza n. 4510/2012)."