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TAR Campania Possibile Sostituire In Corsa La Società Ausiliaria Fallita

Il TAR Campania, con sentenza n. 5042 dell’11.11.2013 ha deciso che in caso di fallimento dell’impresa ausiliaria (il cui fatturato è stato l’oggetto dell’avvalimento) la Stazione Appaltante deve accettare un sostituto, per analogia alle norme sulle associazioni temporanee di impresa

stralcio della sentenza:
"Né a diverse conclusioni pare possa condurre il fatto che l’insolvenza della società  ausiliaria (gennaio 2011) e il suo stesso fallimento (sentenza di fallimento del 17  novembre 2011) siano stati anteriori alla stipula del contratto di appalto in data 24  ottobre 2011, posto che è pacifico in atti che il servizio era stato già affidato, sotto riserva di legge, in data 7 novembre 2010 e che l’aggiudicazione definitiva era  avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1364 del 4 ottobre 2010, ossia anteriormente allo stato di crisi dell’impresa ausiliaria. 18. Deve conseguentemente e conclusivamente essere disposto l’annullamento del  diniego di sostituzione opposto dal Comune intimato alla richiesta formulata dall’impresa ricorrente e, per l’effetto, l’annullamento della risoluzione, siccome  fondata esclusivamente sull’illegittimo diniego di ammissione alla sostituzione  dell’impresa ausiliaria fallita"