stralcio della sentenza:
"Né a diverse conclusioni pare possa condurre il fatto che l’insolvenza della società ausiliaria (gennaio 2011) e il suo stesso fallimento (sentenza di fallimento del 17 novembre 2011) siano stati anteriori alla stipula del contratto di appalto in data 24 ottobre 2011, posto che è pacifico in atti che il servizio era stato già affidato, sotto riserva di legge, in data 7 novembre 2010 e che l’aggiudicazione definitiva era avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1364 del 4 ottobre 2010, ossia anteriormente allo stato di crisi dell’impresa ausiliaria. 18. Deve conseguentemente e conclusivamente essere disposto l’annullamento del diniego di sostituzione opposto dal Comune intimato alla richiesta formulata dall’impresa ricorrente e, per l’effetto, l’annullamento della risoluzione, siccome fondata esclusivamente sull’illegittimo diniego di ammissione alla sostituzione dell’impresa ausiliaria fallita"