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18/10/2016: NO SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DICHIARAZIONI TOTALMENTE ASSENTI

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 04118/2016 ha ribadito che il soccorso istruttorio non può integrare ex post, in violazione della par condicio, dichiarazioni totalmente assenti, come nel caso di specie, vediamo:


......................Per usare i termini dell’ormai consolidata giurisprudenza in materia, infatti, «i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all’importanza o incidenza della condanna subita sulla moralità professionale, avendo l’obbligo di menzionare tutte le sentenze penali di condanna» (Cons. St., sez. V, 30 novembre

11/10/2015: CARENZA DEL REQUISITO, AUTOMATICA ESCLUSIONE, ESCUSSIONE E SEGNALAZIONE!

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Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 01 ottobre 2015 n. 4587, chiarisce che il (legittimo) provvedimento di esclusione dalla gara costituisce diretta conseguenza della sola accertata carenza del requisito di qualificazione e quindi della obiettiva non veridicità della dichiarazione resa in sede

FALSA DICHIARAZIONE - Segnalazione dell'AVCP

Con l'Atto di segnalazione n. 5, del 9 ottobre 2013 l'AVCP comunica al Palrmamento e al Governo alcune criticità in merito alla "falsa dichiarazione"

stralcio della segnalazione

"L’Autorità ha,  quindi, ritenuto opportuno intervenire nuovamente  sulla materia, adottando la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, recante  “Indicazioni applicative sui  requisiti di ordine generale per l’affidamento dei  contratti pubblici”,  integrativa delle indicazioni fornite con la precedente  determinazione n. 1 del  12 gennaio 2010.
Secondo l’attuale formulazione  dell’art. 38, comma 1,  lett. h) del Codice, la stazione appaltante deve  escludere gli operatori  economici che risultino iscritti nel casellario  informatico dell’Osservatorio  per avere gli stessi presentato documentazione  falsa o reso false dichiarazioni in relazione a requisiti o alle condizioni  rilevanti per la partecipazione a  procedure di gara e per l’affidamento di  subappalti. L’orientamento consolidato  dell’Autorità e della giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere  che, in presenza di un’annotazione per  falsa dichiarazione che non abbia ancora  perso efficacia (per decorrenza del  termine di durata), l’esclusione dell’operatore economico dalla gara è  automatica, vale a dire che essa  costituisce per la stazione appaltante  un’attività vincolata senza alcun  margine di apprezzamento discrezionale. Detta  annotazione rappresenta il  momento finale di un iter procedimentale che origina  dalla segnalazione della  stazione appaltante la quale, ai sensi dell’art. 38  del Codice, comma 1-ter, è in ogni caso tenuta ad informare l’Autorità circa la  presentazione, nelle  procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, di  falsa documentazione o  falsa dichiarazione. Dunque, dal combinato disposto del  comma 1, lett. h) e del  comma 1-ter, dell’art. 38 del Codice, nel testo novellato, risulta che l’Autorità può comminare la sanzione  dell’esclusione  dell’operatore economico dalle gare e dagli affidamenti  di subappalto, per il  periodo massimo di un  anno, soltanto in esito ad un procedimento che accerti la  falsa dichiarazione o  falsa documentazione fornite con dolo o colpa grave, in  considerazione della  rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa  dichiarazione o  documentazione stessa."