Cons. St., sez. V, 23 luglio 2018, n. 4427
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18/10/2016: NO SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DICHIARAZIONI TOTALMENTE ASSENTI
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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 04118/2016 ha ribadito che il soccorso istruttorio non può integrare ex post, in violazione della par condicio, dichiarazioni totalmente assenti, come nel caso di specie, vediamo:
......................Per usare i termini dell’ormai consolidata giurisprudenza in materia, infatti, «i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all’importanza o incidenza della condanna subita sulla moralità professionale, avendo l’obbligo di menzionare tutte le sentenze penali di condanna» (Cons. St., sez. V, 30 novembre
11/10/2015: CARENZA DEL REQUISITO, AUTOMATICA ESCLUSIONE, ESCUSSIONE E SEGNALAZIONE!
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Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 01 ottobre 2015 n. 4587, chiarisce che il (legittimo) provvedimento di esclusione dalla gara costituisce diretta conseguenza della sola accertata carenza del requisito di qualificazione e quindi della obiettiva non veridicità della dichiarazione resa in sede
FALSA DICHIARAZIONE - Segnalazione dell'AVCP
Con l'Atto di segnalazione n. 5, del 9 ottobre 2013 l'AVCP comunica al Palrmamento e al Governo alcune criticità in merito alla "falsa dichiarazione"
stralcio della segnalazione
"L’Autorità ha, quindi, ritenuto opportuno intervenire nuovamente sulla materia, adottando la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, recante “Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento dei contratti pubblici”, integrativa delle indicazioni fornite con la precedente determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010.
Secondo l’attuale formulazione dell’art. 38, comma 1, lett. h) del Codice, la stazione appaltante deve escludere gli operatori economici che risultino iscritti nel casellario informatico dell’Osservatorio per avere gli stessi presentato documentazione falsa o reso false dichiarazioni in relazione a requisiti o alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti. L’orientamento consolidato dell’Autorità e della giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che, in presenza di un’annotazione per falsa dichiarazione che non abbia ancora perso efficacia (per decorrenza del termine di durata), l’esclusione dell’operatore economico dalla gara è automatica, vale a dire che essa costituisce per la stazione appaltante un’attività vincolata senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Detta annotazione rappresenta il momento finale di un iter procedimentale che origina dalla segnalazione della stazione appaltante la quale, ai sensi dell’art. 38 del Codice, comma 1-ter, è in ogni caso tenuta ad informare l’Autorità circa la presentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, di falsa documentazione o falsa dichiarazione. Dunque, dal combinato disposto del comma 1, lett. h) e del comma 1-ter, dell’art. 38 del Codice, nel testo novellato, risulta che l’Autorità può comminare la sanzione dell’esclusione dell’operatore economico dalle gare e dagli affidamenti di subappalto, per il periodo massimo di un anno, soltanto in esito ad un procedimento che accerti la falsa dichiarazione o falsa documentazione fornite con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o documentazione stessa."
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