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29/10/2016: PARERE ANAC ANOMALIA DELLE OFFERTE

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E’  illegittima la disposizione del disciplinare di una gara per la progettazione  di importo largamente superiore a 1 milione di euro, che rinvia all’art. 122,  comma 9, la cui previsione è dettata per le gare di importo inferiore o uguale  a un milione di euro nell’ipotesi di appalti di lavori

E’  illegittima, per patente violazione dei principi

31/10/2015: IL COSTO DEL LAVORO E' INDICE DI ANOMALIA

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La sentenza n. 4699 del 13/10/2015 deI Consiglio di Stato con ha affermato che la stazione appaltante per valutare la congruità o meno di un'offerta deve anche tener conto del costo del lavoro che è ritenuto quindi indice di anomalia quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente rende obbligatori.

La Sentenza, ricorda

22/03/2015 OFFERTA NON ACCETTABILE SE CON UTILE PARI A ZERO

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il CsA con sentenza n.963 del 26/02/2015 in materia di congruità dell’offerta presentata dalle imprese concorrenti la gara, ha affermato che: “ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante”, precisando inoltre “solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta economica ed in occasione della verifica in contraddittorio della congruità dell’offerta è consentito un limitato rimaneggiamento degli elementi costitutivi di quest’ultima, purché l’originaria proposta contrattuale non venga modificata sostanzialmente ovvero non venga alterata la sua logica complessiva”


Danilo Esposito

L'esiguo utile non è indice di anomalia dell'offerta

Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato dapprima interviene a risolvere la questione afferente allo scostamento dalle tabelle ministeriali sui costi medi della manodopera, per poi analizzare anche la problematica dell´incidenza dell´esiguità dell´utile nella valutazione dell´anomalia dell´offerta. Con riferimento al primo aspetto dello scostamento dalle tabelle ministeriali, il Collegio rileva che il Consiglio di Stato ha già chiarito (da ultimo: Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2013, n. 3314 e sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633) "che i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori, secondo quanto previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. g), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 2, D.M. 8 luglio 2009. Infatti, la previsione di inderogabilità riguarda il trattamento normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva e non anche il costo globale sostenuto dall’impresa in ordine al medesimo costo." Quanto all’esiguità dell’utile, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, si deve ribadire che non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206), tenuto anche conto che non sono emersi elementi che suggeriscono l’insufficienza dell’utile ad assicurare, per l’esiguità di ulteriori fonti di reddito, il mantenimento delle due società aggiudicatarie e che l’adeguatezza di un’offerta deve essere comunque valutata nella sua globalità, non potendo essere desunta da tale singolo elemento. Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 13.3.2014 - sentenza 13.3.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana lunedì 31 marzo 2014 17:49 - www.gazzettaamministrativa.it


Danilo ESPOSITO



Offerte Anomale - Decreto del Fare

Con l'Art. 26, comma 1,lettera c del Decreto del Fare il Governo accoglie le richieste delle associazioni dei costruttori, prorogando fino al 31/12/2015 la facoltà delle Stazioni Appaltanti di applicare la cosiddetta media, quindi esclusione delle offerte ritenute anomale per quanto riguarda gli appalti di importo sino alla soglia comunitaria dei 5.000.000 €.
All'articolo 26: 
al comma 2, la lettera a) e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  al comma 9-bis: 
1) al primo e al secondo periodo, le  parole:  "31  dicembre  2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

Danilo ESPOSITO