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TAR PUGLIA Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”


Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990.

"In secondo luogo, quand’anche la documentazione presentata dalla ricorrente a corredo dell’istanza possa in qualche misura ritenersi incompleta – la qual cosa non risulta in alcun modo esplicitata nell’atto impugnato – l’amministrazione aveva il dovere di attivare il c.d. soccorso istruttorio, chiedendo espressamente alla ricorrente l’ulteriore documentazione necessaria in vista delle proprie, future determinazioni.
Da ultimo, nessun rilievo assume la circostanza che la ricorrente aveva indicato nell’istanza, alla voce riguardante la durata della concessione, un termine superiore ai 12 mesi previsti dalla Convenzione stipulata tra il Comune e la Regione. Ciò in quanto, in disparte il rilievo per il quale il privato non è tenuto a conoscere atti interni alle varie amministrazioni, il Comune, in presenza di istanza per altri versi completa e meritevole di accoglimento, ben avrebbe potuto, in ossequio al principio di proporzionalità, circoscrivere il termine di efficacia a quello di 12 mesi, e non invece, adottare la soluzione, ingiustificatamente più gravatoria, del rigetto dell’istanza.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento dell’ulteriore motivo di gravame.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.