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l'ANAC modifica l'art. 38 comma 1 lett. B

Il Consiglio dell'Adunanza per garantire maggiore controllo negli appalti pubblici con la Determinazione 2/2014 ha ritenuto che:

1. La verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lett. b), del  Codice dei contratti – richiamato dall’art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento  dell’attestato di qualificazione – deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati  dal comma 2-bis dell'art. 85 (Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ) del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità  morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione. 

2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art.  67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lett. b) in  relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera – non più sulla base della mera  pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione – ma sulla base di un  provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l'operatività del  divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.

3. E’ possibile procedere all'emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi  infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di  procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti  censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del Codice antimafia.