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La Stazione appaltante può richiedere, tramite disposizione della lex specialis, la presentazione di elementi sul fatturato specifico di altri appalti purchè siano riferiti a servizi quantomeno analoghi.
Nella Sentenza n.2617/2014 si legge, infatti, che “quando in una gara pubblica l’Amministrazione chiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo analoghi a quelli oggetto dell’appalto, lo fa per accertare la loro specifica attitudine concorrente a realizzare le prestazioni oggetto della gara”.
Come ha poi aggiunto il giudice la ratio di tale richiesta è quella di acquisire conoscenza della precedente attività dell’impresa in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano significativi indici della sua capacità di eseguire la prestazione oggetto dell’appalto. Tuttavia deve trattarsi di esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l’esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare con la gara.
Danilo Esposito
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TAR LOMBARDIA - NELLA BUSTA TECNICA NESSUN RIFERIMENTO ECONOMICO!
Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione ha l’obbligo di esaminare in primis l’offerta tecnica e poi quella economica.
Va escluso quindi un concorrente che ha presentato la busta che, secondo il bando, avrebbe dovuto contenere l’offerta tecnica, e che invece presentava l’offerta economica, aperta e ben visibile. Tale evenienza, comportando la conoscenza anticipata dell’offerta economica, ha inficiato le concrete modalità di svolgimento della gara violando i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Secondo l’orientamento giurisprudenziale, gli elementi soggetti a valutazione discrezionali (offerta tecnica) non possono essere esaminati dopo aver già conosciuto le offerte economiche e i ribassi offerti dal concorrente. La ratio di tale divieto risiede “nella necessità di evitare che la Commissione possa premiare già in sede di offerta tecnica il concorrente che ha formulato una più conveniente offerta economica. Per questo tutto ciò che è diverso dall’offerta economica deve essere esaminato in una fase anteriore (e distinta) rispetto a quella concernente l’apertura della relativa busta”
Tar Lombardia, Brescia Sez. II, n. 1080 del 17 Ottobre 2014.
Va escluso quindi un concorrente che ha presentato la busta che, secondo il bando, avrebbe dovuto contenere l’offerta tecnica, e che invece presentava l’offerta economica, aperta e ben visibile. Tale evenienza, comportando la conoscenza anticipata dell’offerta economica, ha inficiato le concrete modalità di svolgimento della gara violando i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Secondo l’orientamento giurisprudenziale, gli elementi soggetti a valutazione discrezionali (offerta tecnica) non possono essere esaminati dopo aver già conosciuto le offerte economiche e i ribassi offerti dal concorrente. La ratio di tale divieto risiede “nella necessità di evitare che la Commissione possa premiare già in sede di offerta tecnica il concorrente che ha formulato una più conveniente offerta economica. Per questo tutto ciò che è diverso dall’offerta economica deve essere esaminato in una fase anteriore (e distinta) rispetto a quella concernente l’apertura della relativa busta”
Tar Lombardia, Brescia Sez. II, n. 1080 del 17 Ottobre 2014.
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