TAR LOMBARDIA: SE IL COLLEGAMENTO E' PALESE ESCLUSIONE AUTOMATICA
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Il Tar LOMBARDIA con sentenza n. 2615 del 3 novembre 2014 ha chiarito i casi in cui la Commissione di Gara può legittimamente escludere senza obbligo di contraddittorio le imprese.
«Nel caso in questione sono emersi dei fatti univoci, oggettivi, che riguardano le due imprese,
- la consegna all'ufficio protocollo dei plichi contenenti le due offerte da parte del medesimo soggetto;
- la polizza provvisorie rilasciata dalla stessa compagnia di assicurazioni;
- l’autenticazione di alcuni documenti avvenuta nella stessa data;
- la stessa sede operativa;
- i titolari sono coniugi e hanno la stessa residenza;
Tale conclusione ha trovato conferma nella giurisprudenza, essendo stato chiarito in una vicenda analoga come sia da reputarsi legittimo rinvenire la sussistenza di un unico centro decisionale non soltanto quando esista un rapporto di coniugio tra i titolari delle aziende, ma anche quando al detto rapporto si aggiungano “una pluralità di oggettivi ed univoci elementi idonei ad evidenziare un concreto collegamento tra le due aziende” (Consiglio di Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2397)».
Danilo Esposito