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06/07/2015: TAR LAZIO SU COLLEGAMENTO SOSTANZIALE

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Secondo il Tar Lazio con sentenza del 19/06/2015 n. 8511, è legittimo il provvedimento di esclusione reso dalla Stazione Appaltante nei confronti di due o più imprese, laddove si riscontri un "collegamento sostanziale" tra le stesse che possa pregiudicare il corretto espletamento della gara. A riguardo, è sempre necessario, però, avere la concreta prova della sussistenza di «elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti nel rispetto del principio di libertà di impresa (...) ossia a postulare una somiglianza del contenuto sostanziale delle offerte, o una loro differenza voluta e studiata per turbare la gara».


Danilo Esposito

TAR LOMBARDIA: SE IL COLLEGAMENTO E' PALESE ESCLUSIONE AUTOMATICA

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Il Tar LOMBARDIA con sentenza n. 2615 del 3 novembre 2014  ha chiarito i casi in cui la Commissione di Gara  può legittimamente escludere senza obbligo di contraddittorio le imprese. 

«Nel caso in questione sono emersi dei fatti univoci, oggettivi, che riguardano le due imprese,

  1. la consegna all'ufficio protocollo dei plichi contenenti le due offerte da parte del medesimo soggetto;
  2. la polizza provvisorie rilasciata dalla stessa compagnia di assicurazioni;
  3. l’autenticazione di alcuni documenti avvenuta nella stessa data;
  4. la stessa sede operativa;
  5. i titolari sono coniugi e hanno la stessa residenza;
Tale conclusione ha trovato conferma nella giurisprudenza, essendo stato chiarito in una vicenda analoga come sia da reputarsi legittimo rinvenire la sussistenza di un unico centro decisionale non soltanto quando esista un rapporto di coniugio tra i titolari delle aziende, ma anche quando al detto rapporto si aggiungano “una pluralità di oggettivi ed univoci elementi idonei ad evidenziare un concreto collegamento tra le due aziende” (Consiglio di Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2397)».


Danilo Esposito