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16/01/2015 SIOS: POSSESSO SOLO DEL 70%

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Le categorie “super specializzate”, sono costituite da strutture, impianti e opere speciali elencate nel codice.
L’art. 37, comma 11 del Codice prevede espressamente che qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali Strutture, Impianti e Opere Speciali (S.I.O.S.), e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, potranno utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’art. 118 comma 2, terzo periodo, ossia del trenta percento.
In riferimento alla menzionata previsione del codice, il settimo comma dell’art. 92 precisa che ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possieda la qualificazione in ciascuna delle categorie superspecialistiche per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, dovrà possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.
Alla luce di quanto sopra esposto si rileva dunque che con riferimento alle riportate categorie super specializzate, di importo superiore al 15% del valore dell’appalto, operi un divieto di subappalto oltre il limite del 30 % (al pari di quanto accade per la categoria prevalente) ed il concorrente partecipante alla procedura gara dovrà possedere i requisiti per almeno il 70% di tale categoria (questa volta, a differenza di quanto è previsto per la categoria prevalente, dove comunque il concorrente deve coprire integralmente i requisiti di tale categoria, salva poi la facoltà di subappaltarne il 30 per cento) mentre il restante 30 percento potrà essere coperto dai requisiti richiesti per la categoria prevalente.


Il cd. “aumento del quinto” di cui all’art. 3, comma 2, d.P.R. 34/2000 può essere utilizzato ai fini del raggiungimento della qualificazione parziale del 70% nelle categorie SIOS.


02/05/2015 Nuove Categorie SIOS - Decreto del 24/04/2014

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014 

Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.
(GU n.96 del 26-4-2014)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il relativo decreto di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, (*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha, tra l'altro, disposto l'annullamento delle disposizioni regolamentari del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del medesimo decreto;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" e, in particolare, l'articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici), nel quale è previsto che, al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive delle sopra citate disposizioni regolamentari annullate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificità strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione e, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerato che per quanto attiene le categorie a qualificazione obbligatoria, la riduzione delle categorie specialistiche già individuate dall'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, può essere operata attraverso l'eliminazione di alcune categorie caratterizzate da minore complessità tecnica quali le categorie OS 9, OS 12-B, OS 15, OS 16, OS 31, nonché delle categorie OS 17, OS 19, OS 22, OS 27 e OS 29 in quanto in generale afferenti a settori per i quali il sistema di qualificazione è solo uno dei parametri che regola il funzionamento del mercato e la selezione degli operatori economici, mentre, per quanto concerne le categorie cc.dd. "superspecialistiche", evidenti ragioni di tutela, da un lato, della corretta dinamica concorrenziale fra operatori ed, al contempo, della salvaguardia dell'interesse pubblico posto in capo alle stazioni appaltanti, suggeriscono il mantenimento del possesso di specifici requisiti selettivi per l'esecuzione di opere connotate da rilevante complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'alveo delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25), la sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32), la sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30) ed il ciclo dei rifiuti (OS 14), anche alla luce dei requisiti particolarmente stringenti richiesti dal vigente quadro normativo, per l'esecuzione delle singole realizzazioni cui le citate categorie afferiscono, nonché per il possibile impatto sulla salute pubblica e la pubblica incolumità di talune delle realizzazioni sussumibili nelle categorie in parola;
Considerato il complesso processo di revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie superspecialistiche volto ad una riduzione delle categorie stesse, tale da raggiungere un adeguato punto di equilibrio che tenga conto di criteri oggettivi indicativi del livello di specializzazione delle opere riconducibili alle singole categorie oltre che di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche;
Decreta:
Art. 1 Categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria
1. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.

Art. 2. Categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le lavorazioni, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.

Art. 3. Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all'articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. I richiami, contenuti negli articoli 108, comma 1, e 109, comma 1, all'articolo 109, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intendono riferiti all'articolo 1 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Roma, 24 aprile 2014
Ministro: Lupi
Danilo ESPOSITO

Decreto Casa Superspecialistiche - il Legno entra di diritto

Con il Decreto Casa si è stravolta ancora una volta la materia delle supercialistiche (SIOS) cioè quelle categorie che se l'azienda non è qualificata e se superano il 15% dell'appalto è imposto il divieto di subappaltato, con obbligo di ATI, grazie al confronto tra FederlegnoArredo, ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stata accolta la proposta di inserire tra le opere specialistiche la categoria OS32, che entra di diritto all’interno dell’art. 107 del Decreto 207/10, 

Non saranno poi considerate appartenenti alle categorie specialistiche le categorie Og 12 (opere di bonifica) Os 3 (impianti idrico-sanitari), Os 5 (impianti antiintrusione), Os 8 (impermeabilizzazioni), Os 20-A (rilevamenti topografici) e Os 20-b (indagini geognostiche), Os22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), Os 29 (armamento ferroviario) e Os 34 (sistemi antirumore).

Questo il nuovo assetto:

DPR 207/2010, Art. 107, comma 2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 - impianti tecnologici;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B – componenti per facciate continue;
s) OS 21 – opere strutturali speciali;
u) OS 25 - scavi archeologici;
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS32 - strutture in legno;



Mille Proroghe - Caos Specialistiche

La soluzione viene trovata dal decreto n. 151/2013 e prevede che, entro sei mesi, siano varate nuove disposizioni regolamentari per gli articoli 107 comma 2, 109 comma 2 e per l'allegato A del regolamento appalti. Nelle more, e comunque non oltre il 30 settembre del 2014, si stabilisce che si continuino ad applicare le regole previgenti all'annullamento disposto dal Consiglio di Stato. Di fatto viene così reintrodotto l'obbligo di fare eseguire in subappalto le opere specialistiche a qualificazione obbligatoria nei casi in cui l'impresa principale non sia debitamente qualificata. Inoltre, viene ripristinato l'obbligo per le imprese generali ad associare in raggruppamento temporaneo i cosiddetti superspecialisti oltre particolari limiti di importo delle lavorazioni previste nell'appalto. 

fonte: il sole 24 ore

Il ritorno delle Categorie Superspecialistiche!


Potrebbe essere sospeso il Dpr 30 ottobre 2013, che permette alle imprese generali che si aggiudicano un appalto di eseguire anche lavorazioni specialistiche. Lo rende noto sul proprio sito web il Ministro delle Infrastrutture e trasporti Maurizio Lupi.
Un anno di tempo per trovare un assetto definitivo. 
È la soluzione al caos delle specialistiche innescato dal parere del Consiglio di Stato del 26 giugno 2013. La misura è racchiusa all'interno di un emendamento presentato dal senatore Antonio D'Alì (Nuovo centrodestra) al Ddl di conversione del decreto legge 126/2013 sugli enti locali.
Se l’emendamento dovesse essere confermato non si tornerebbe però esattamente alla condizione di partenza. Anche se verrebbe reintrodotto l’obbligo di costituire una Ati verticale con un’impresa in possesso della qualificazione o di subappaltare le lavorazioni, alcune categorie rientrerebbero comunque nelle competenze delle imprese generali

Il provvedimento va trasformato in legge entro il 30 dicembre.