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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: IL BANDO NON PUO' PREVEDERE UN ESTENSIONE

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Secondo il Consiglio di Stato n. 103 del 16 gennaio 2015, nel caso in esame il Collegio ha ritenuto infatti illegittima «la previsione della lex specialis di una gara prevista per l’affidamento del servizio di “elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale”, che ammette alla partecipazione non solo i professionisti espressamente menzionati dall’art. 1 della l. n. 12 del 1979 (e cioè “coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro …. nonché coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali …”), ovvero le società composte unicamente da tali professionisti ai sensi dell’articolo 10 della l. n. 183 del 2011, ma anche le società commerciali diverse, sia pure alla condizione di avere alle proprie dipendenze almeno un professionista abilitato ai sensi della richiamata l. n. 12 del 1979.» L’art. 1 della l. n. 12 del 1979 che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”. 

Danilo Esposito