RESPONSABILE TECNICO: NON SOTTOPOSTO ALL'ART. 38
Il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n. 619 del 6 febbraio 2015 ha precisato che "Il requisito della moralità professionale e, dunque, l’obbligo della dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, deve essere valutato nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti dispositivi, anche sul piano della direzione tecnica, nonché di coloro che, al di là della qualifica formale, esercitino funzioni sostanziali di tal fatta, con la conseguenza di doversi escludere l’obbligo di dichiarazione per il cd. responsabile tecnico, che dette funzioni certamente non esercita"
Quindi è illegittimo il provvedimento di esclusione disposto perché non è stata resa le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/2006, nei confronti di un soggetto responsabile tecnico, ai sensi della l. n. 82/1994;
Danilo Esposito