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Nella sentenza
n. 692 depositata il 10 febbraio 2015, i giudici precisano che rispetto a progetti svolti per committenti
privati la norma è tstuale nel riconoscere che l’operatore economico possa di
regola limitarsi a dichiarare la buona e regolare esecuzione dei servizi da
esso prestati, fermo poi il suo onere di fornire, dietro richiesta della
Stazione appaltante, la prova dell'avvenuta esecuzione degli stessi servizi
attraverso “gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero
tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.”
La possibilità che la prova dell'avvenuta esecuzione dei servizi in questione possa essere raggiunta anche attraverso una semplice “copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”, e nulla più di ciò, impone di riconoscere che anche per i progetti di committenza privata valga la regola per cui ai fini del riconoscimento dei servizi stessi “Non rileva … la mancata realizzazione dei lavori … relativi”, dal momento che dell’esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione (che non verrebbe, del resto, nemmeno dalla produzione -pure reputata sufficiente dalla norma- degli “atti autorizzativi o concessori”).
La possibilità che la prova dell'avvenuta esecuzione dei servizi in questione possa essere raggiunta anche attraverso una semplice “copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”, e nulla più di ciò, impone di riconoscere che anche per i progetti di committenza privata valga la regola per cui ai fini del riconoscimento dei servizi stessi “Non rileva … la mancata realizzazione dei lavori … relativi”, dal momento che dell’esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione (che non verrebbe, del resto, nemmeno dalla produzione -pure reputata sufficiente dalla norma- degli “atti autorizzativi o concessori”).
Danilo Esposito