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il CsA con sentenza n.963 del 26/02/2015 in materia di
congruità dell’offerta presentata dalle imprese concorrenti la gara, ha
affermato che: “ai fini della valutazione
di anomalia delle offerte presentate non è possibile fissare una quota rigida
di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione
incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta
contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare
un vantaggio importante”, precisando inoltre “solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se
inattendibile l’offerta economica ed in occasione della verifica in
contraddittorio della congruità dell’offerta è consentito un limitato rimaneggiamento
degli elementi costitutivi di quest’ultima, purché l’originaria proposta
contrattuale non venga modificata sostanzialmente ovvero non venga alterata la
sua logica complessiva”
Danilo Esposito