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10/05/2015: AVVALIMENTO ALBO GESTORI AMBIENTALI: IL CdS RIBADISCE IL NO

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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 2191, del 30/04/2015 ha ribadito che «tale iscrizione costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale e, come tale, non cedibile con lo schema del contratto di avvalimento», pertanto, soprattutto in considerazione della delicatezza dell’oggetto dell’appalto «anche se all’istituto dell’avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l’infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del codice dei contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto ed alla sua idoneità a porsi come valido ed affidabile contraente per l’Amministrazione, tra cui l’iscrizione camerale; del pari, anche l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quale elemento soggettivo infungibile proprio dell’impresa, non può ritenersi suscettibile di avvalimento». 

Quindi un’impresa, che intende partecipare ad una procedura di gara, non può utilizzare lo strumento dell’avvalimento per soddisfare la richiesta di quei requisiti soggettivi, di cui è carente, ritenuti essenziali dalla stazione appaltante ed inseriti nella lex specialis. 

Danilo Esposito