CERCA GLI ARTICOLI

23/05/2015: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER RAGIONI DI URGENZA

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO


CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA DEL 9 MARZO 2015 N. 1159

In caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando, per ragioni di urgenza vi e’ l’obbligo di invitare almeno tre operatori economici a presentare offerte oggetto della negoziazione.

Le società A. S.n.c e B S.r.l., proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto contro il Comune di Cessalto, impugnando il provvedimento (determina n. 235 del 2 settembre 2013) con il quale questo aveva affidato, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, l'appalto del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2013/2014 alla C. S.n.c.
Le ricorrenti si riservavano la proposizione di una successiva azione risarcitoria. Le tre società esponevano che il servizio di trasporto interessato era stato oggetto, poco prima, di una gara a procedura aperta per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, con facoltà di ulteriore aggiudicazione al medesimo aggiudicatario per ulteriori due anni, per un valore complessivo indicato per il primo biennio in euro 150.075,00.
Tale gara era andata deserta.
Le società deducenti avevano subito presentato all’Amministrazione altrettante istanze con le quali avevano domandato di essere invitate all’eventuale procedura negoziata che sarebbe stata indetta per l’assegnazione del servizio. Le loro istanze erano però rimaste prive di riscontro. E le istanti poco dopo avevano appreso che il Comune, senza interpellarle, aveva assegnato la commessa a trattativa privata alla controinteressata (che aveva già svolto il servizio negli anni precedenti), aumentando tuttavia il corrispettivo dell’appalto, rispetto al bando finito deserto, ad euro 110.609,90 annue.
Il primo Giudice, pur riconoscendo che la circostanza che la precedente gara fosse andata deserta autorizzava potenzialmente ad utilizzare il sistema di assegnazione indicato dagli artt. 56 e 57 d.lgs. n. 163/2006, ha riscontrato, però, “che la stazione appaltante ha alterato significativamente il dato economico del contratto prevedendo un aumento del corrispettivo del servizio originariamente previsto di circa 35.000 euro annui, inoltre  il Comune avrebbe dovuto estendere la propria trattativa ad almeno tre ditte.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),  Condanna il Comune di Cessalto al rimborso alle appellate costituite delle spese processuali del presente grado, che liquida nella misura complessiva, da dividere tra le seconde in parti uguali, di euro tremilacinquecento oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.