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06/07/2015: RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE

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Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 30.06.2015 n. 3249 ha ribadito i principi per valutare la richiesta di risarcimento per la "perdita di chance" infatti per la questione in oggetto, la sentenza recita "il ricorrente non ha addotto alcun oggettivo e specifico elemento di prova (non potendosi annettere decisiva importanza all’elemento del ‘prestigio commerciale’ della medesima azienda), da cui poter inferire l’esistenza di una significativa chance di successo, in termini di rilevante probabilità di aggiudicazione dell’appalto e, tantomeno, nella misura del 50 per cento; tanto in considerazione del numero non ristretto di ditte che hanno effettivamente manifestato interesse alla partecipazione alla gara (pari a 8, ovvero le due che hanno effettivamente preso parte alla procedura e le 6 che hanno chiesto alla stazione appaltante un congruo lasso temporale per elaborare le offerte), e della ulteriore circostanza che, se fosse stato disposto il richiesto differimento, avrebbero verosimilmente presentato le proprie offerte;"

Danilo Esposito