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06/07/2015: TAR LAZIO SU COLLEGAMENTO SOSTANZIALE

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Secondo il Tar Lazio con sentenza del 19/06/2015 n. 8511, è legittimo il provvedimento di esclusione reso dalla Stazione Appaltante nei confronti di due o più imprese, laddove si riscontri un "collegamento sostanziale" tra le stesse che possa pregiudicare il corretto espletamento della gara. A riguardo, è sempre necessario, però, avere la concreta prova della sussistenza di «elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti nel rispetto del principio di libertà di impresa (...) ossia a postulare una somiglianza del contenuto sostanziale delle offerte, o una loro differenza voluta e studiata per turbare la gara».


Danilo Esposito