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18/10/2015: CONSIGLIO DI STATO, SU MODELLI ALLEGATI AL BANDO

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La sentenza n. 1516 del 19 marzo 2015 del Consiglio di Stato ha ribadito un concetto importante, quanto essenziale per gli operatori del nostro settore: “La “modulistica” messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione elle offerte non può certo prevalere sulle prescrizioni del bando, od indurre a disattendere queste ultime. Per consolidato
ed inattaccabile orientamento giurisprudenziale, che costituisce jus receptum, (ex aliis Cons. Stato Sez. IV, 28-11-2012, n. 6026) “nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo. 

Tale principio va inteso non solo nel senso dell’impossibilità che la lettera possa derogare alle previsioni del bando , che costituisce la lex specialis della procedura selettiva, ma anche nel senso dell’impossibilità – specie in un sistema dominato dalla tassatività ed eccezionalità delle previsioni di esclusione – che attraverso la lettera d’invito possano essere introdotte ipotesi di esclusione ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contenute nel bando.”

Se un tale principio vale ad introdurre un criterio “gerarchico” tra fonti dirette a comporre la lex specialis a fortiori analoghi principi devono valere per la modulistica specificatrice, che non concorre a formare il coacervo di disposizioni costituenti la lex specialis della gara e questa non può essere utilmente invocata per dedurre una oscurità/contraddittorietà del bando.