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14/11/2015 NON È POSSIBILE RICALCOLARE LA MEDIA


Il TAR Sicilia con sentenza n. 29/60 del 23/10/2015, i giudici amministrativi siciliani hanno ribadito il concetto dì cristallizzazione delle offerte, la sentenza recita 


"Ai sensi dell’art. 38 co. 2 bis d. lgs. n. 163/06, introdotto dall’art. 39 d.l. n. 90/14, convertito in l. n. 114/14, e applicabile alla fattispecie in esame (il bando di gara è del 19 novembre 2014, successivo, pertanto, al 24 giugno 2014, data di entrata in vigore di tale disposizione normativa)
“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale.....................Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”"


In tal modo, il legislatore ha inteso stabilire, con una regola valevole ex ante (ossia prima della celebrazione di qualsiasi gara), che una volta giunti alla cristallizzazione dei risultati della competizione, essi non sono più suscettibili di ulteriore variazione.


Ne consegue che pur riammettendo in gara le offerte delle due concorrenti in precedenza escluse, la stazione appaltante non avrebbe potuto ricalcolare la soglia di anomalia delle offerte, dovendo comunque mantenersi, per espressa previsione di legge, l’aggiudicazione provvisoria già disposta.


Danilo Esposito