CERCA GLI ARTICOLI

28/11/2015: L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA E' ATTO DISCREZIONALE


Il TAR Campania, con sentenza del 19/11/2015 ha cosi valutato la richiesta della ricorrente che ha contestato la decisione della stazione appaltante di non assoggettare l’offerta dell’aggiudicataria a verifica di anomalia, perché il ribasso offerto sarebbe stato di appena il 4,5%; ciò, a giudizio di parte ricorrente, a torto trascurando l’incidenza delle migliorie aggiuntive offerte, il cui valore, pari al 27,38% dell’offerta, finiva per elevare la percentuale di ribasso generale al 31%, senza nemmeno considerare il valore delle migliorie di cui ai punti 7/17 per nulla inserite nel computo metrico.
Con riferimento all’ottavo motivo di ricorso, non è contestato in punto di fatto tra le parti che l’ipotesi di cui s’invoca l’applicazione sia quella della verifica di anomalia cd. facoltativa, ossia quella di cui all’art. 86, terzo comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Cosi i giudici sul punto:
Al riguardo, condivisibile giurisprudenza afferma che «nelle gare pubbliche la scelta dell'Amministrazione di attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è ampiamente discrezionale e può essere sindacata, di conseguenza, davanti al giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto; inoltre, le valutazioni sul punto devono essere compiute dall'Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell'offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell'offerta» (Consiglio di Stato sez. III 03 luglio 2015 n. 3329). Nel caso di specie, parte ricorrente non spiega né dimostra la ragione per cui l’omessa rilevazione e valutazione da parte della stazione appaltante della sussistenza di maggiori costi per le migliorie proposte dall'aggiudicataria e l’innalzamento della percentuale di ribasso della sua offerta costituirebbero episodio di manifesta irragionevolezza o decisivo errore di fatto ai fini della decisione implicita di non assoggettamento a verifica facoltativa di anomalia, riducendo così il profilo di censura ad un apodittica denuncia di cattivo uso del potere discrezionale.