CERCA GLI ARTICOLI

22/11/2015: Proroga e rinnovo del contratto: l’ANAC dà i numeri. di A. VETRANO

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group -NOVISPRO Engineering -  Attestazioni Soa e ISO - De Rose Service  


Pubblicato il 
In un comunicato del Presidente dell’ANAC, vengono illustrati i risultati, a dir poco sorprendenti, di un indagine svolte sulle motivazioni nell’utilizzo degli istituti della proroga e del rinnovo del contratto.

L’indagine dell’autorità si è concentrata su un campione, significativo, di 39 stazioni appaltanti che fanno parte di vari servizi sanitari regionali, soffermandosi, in particolare su contratti d’appalto di lavanolo, pulizie e ristorazione

Dall’indagine – riferita a 78 contratti più volte prorogati – è emerso che, a fronte di una durata media di 36 mesi (da 9 a 72 mesi) dei contratti esaminati (di cui solo 35 prevedevano opzioni) la sommatoria complessiva delle proroghe concesse su tali contratti è risultata pari a 5694 mesi.

La durata delle suddette proroghe rappresenta ben il 203% delle durate originarie (2804 mesi) previste da contratto ed il 149% delle durate originarie incrementate dalle opzioni previste (3827 mesi).

Svariate le motivazioni, a cui, per semplicità di lettura, si rimanda alla lettura del documento ANAC.

Da segnalare, infine, i seguenti passaggi del comunicato:
– quanto alla proroga: <<La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008).>>

– quanto al rinnovo, è stato chiarito che, <<nonostante il divieto espresso di rinnovo dei contratti d’appalto scaduti, l’Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell’evidenza pubblica.>>

<<In particolare, l’art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp).>> 

<<Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l’affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all’art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all’importo stimato dell’appalto. Si rinvia – ex plurimis – alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013.>>