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28/11/2015: CARENZA E IRREGOLARITA' DELLA CAUZIONE PROVVISORIA?

Il Tar Lazio con la sentenza del 12/11/2015 ha ribadito che “La carenza e le irregolarità della cauzione provvisoria non giustifichino l'esclusione della partecipante da una gara per l'affidamento di un appalto di servizi, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione codificato dall'art. 46 comma 1 bis D.Lgs. n. 163/2006, ma impongano alla stazione appaltante di promuovere la regolarizzazione, ai sensi dei commi 1 e 1 ter della medesima disposizione, anche attraverso la produzione di una nuova cauzione. L'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, infatti, non prevede l'esclusione per la mancanza ed i vizi della cauzione provvisoria a differenza di quanto stabilito dal comma 8 della medesima disposizione per la carenza dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto”. Pertanto, l’esclusione della ricorrente dalla gara qui in esame – disposta esclusivamente, come risulta dai verbali di gara e dal provvedimento impugnato, per avere la stessa depositato un assegno circolare in luogo della prescritta fideiussione – è senz’altro illegittima per contrasto con l’art. 75 D.Lgs. 163/2006 (applicabile nel caso in esame);