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Il TAR Lombardia con sentenza n. 2341 del 05/11/2015 ha stabilito che nelle procedure di gara, in cui il criterio di aggiudicazione è dato dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare dapprima le offerte tecniche e, solo successivamente, le offerte economiche. Invero «l'esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialitàche devono presiedere alle gare pubbliche, in quanto la conoscenza preventiva dell'offerta economica porta inevitabilmente a modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti.»