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05/12/2015: IL PROCURATORE "AD NEGOTIA" DEVE DICHIARARE?

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5304 del 23/11/2015 ha ribadito l'inammissibilità di escludere un'azienda che ha omesso di produrre la dichiarazione ai sensi dell'art. 38 dei procuratori speciali "ad negotia", infatti l'esclusione per l'omessa dichiarazione, riguarda i soli amministratori e non anche i procuratori speciali "ad negotia", i quali non sono amministratori a prescindere dai
poteri loro assegnati».


"................La lex specialis prevedeva per i procuratori “ ad negotia” esclusivamente una dichiarazione sostitutiva del certificati d’iscrizione alla CCIA, ma non disponeva per i medesimi una dichirazione d’insussistenza delle circostanze ex art. 38.

L’obbligo di rendere la dichiarazione non può essere desunto, in via d’interpretazione estensiva della clausola anzidetta, atteso che quest’ultima non conteneva alcuna indicazione in tal senso e che le clausole del bando contenenti adempimenti a pena di esclusione sono di stretta interpretazione, cioè hanno carattere tassativo e dunque non sono suscettibili di alcun allargamento del loro significato.

Tale impostazione appare peraltro confortata dalla giurisprudenza costante di questo Consiglio- per ultimo:sez III n. 2249/2013- per la quale l’esclusione dalla gara pubblica- ex art. 38 Cod. Contratti-, nell’ipotesi di omessa dichiarazione, riguarda i soli amministratori e non anche i procuratori speciali“ad negotia”, i quali non sono amministratori a prescindere dai poteri loro assegnati.........."

Danilo Esposito