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12/12/2015: PARERE ANAC SU CONTROLLO REQUISITI


E’ legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente ove quest’ultimo non abbia trasmesso, nel termine perentorio previsto dall’art. 48, comma 1, d.lgs. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati e previsti a pena di esclusione dal disciplinare di gara. 
Art.48, comma 1, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 36599 del 27.03.2015 presentata da Coget S.r.l. nell’ambito della procedura di appalto in oggetto con la quale è richiesto all’Autorità di esprimere un parere in ordine alla legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti dalla stazione appaltante in ragione della mancata presentazione, da parte dell’istante, in sede di verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48, d.lgs. 163/2006, della documentazione comprovante il possesso del requisito previsto all’art. 263, comma 1, lett. d), d.p.r. 207/2010;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 8.06.2015;
VISTE le memorie delle parti e la documentazione in atti;
RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTA la nota di Arcadis n. 13271 del 3.12.2014 con la quale veniva richiesto alla Coget Srl di trasmettere, ai sensi dell’art. 48, comma 1, d.lgs. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando e dal relativo disciplinare;
VISTA la nota del 12.12.2014 con quale l’istante trasmetteva documentazione in riscontro alla richiesta del 3.12.2014;
VISTA la nota n. 14307 del 24.12.2014 con la quale la stazione appaltante escludeva l’istante per non aver comprovato il possesso del requisito di cui all’art. 263, comma 1, lett. d), d.p.r. 207/2010; 
VISTA la nota difensiva indirizzata dall’istante alla stazione appaltante in data 9.01.2015 con la quale veniva contestata l’illogicità del provvedimento di esclusione asserendosi che il bando, il disciplinare di gara e la richiesta dei documenti non indicavano la necessità di presentare la documentazione comprovante il predetto requisito; 
VISTO il provvedimento confermativo dell’esclusione n. 396 del 13.05.2015;
CONSIDERATO che, contrariamente a quanto sostiene l’istante, la disciplina di gara prevedeva a pena di esclusione il possesso del requisito di cui all’art. 263, comma 1, lett. d), d.p.r. 207/2010 stabilendo la necessità di inserire nella Busta “A” la relativa autocertificazione (paragrafo 6, punto XI, alla lettera q.); inoltre, il paragrafo 13, lettera z) del disciplinare di gara prevedeva che, al fine di provvedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, sarebbe stata richiesta la presentazione, entro dieci giorni, dell’«ulteriore documentazione di cui all’art. 263, d.p.r. n. 207/2010»; 
CONSIDERATO che il termine di dieci giorni previsto all’art. 48, comma 1, d.lgs. 163/2006, entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti nel bando ed oggetto di autodichiarazione, ha natura perentoria (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 10; parere di precontenzioso n. 53 del 19 marzo 2014);
RITENUTA, pertanto, infondata l’istanza presentata sia alla luce della disamina della lex specialis di gara sia in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti in sede di procedura di gara da cui, tra l’altro, non emerge evidenza del possesso del requisito in capo all’istante;

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione adottato da Arcadis nei confronti di Coget Srl sia legittimo in quanto quest’ultima non risulta avere trasmesso, nel termine perentorio previsto dall’art. 48, comma 1, d.lgs. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso del requisito di cui all’art. 263, comma 1, lett. d), d.p.r. 207/2010 previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara.