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02/02/2016: TAR PIEMONTE SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA e FISCALE


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con la sentenza n. 52/2016 ha ribadito l'obbligatorietà della regolarità contributiva e fiscale per tutta la durata della gara.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, invece, “nelle gare pubbliche, la regolarità contributiva e fiscale,
richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto ai sensi dell'art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, deve essere mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara fino al momento dell'aggiudicazione, sussistendo l'esigenza della stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell'offerta, configurandosi come violazione della par condicio” (cfr. ax multis Cons.St., V, 10.02.2015 n. 681).

Ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono quindi sindacarne il contenuto; tantomeno, le stazioni appaltanti possono sindacare la legittimità (anche solo ipotizzata) dei DURC, che deve invece essere contestata dall'interessato con le forme e i mezzi previsti dall'ordinamento” (Cons.St., Sez. VI, 4.05.2015 n. 2219).