Il Consiglio di Stato con sentenza del 12/01/2016 n. 67 ha chiarito che in caso di doppia carica non necessità una doppia dichiarazione, infatti la sentenza recita:
Ed invero, osserva il collegio come i due soci al 50% della CGF siano altresì amministratori della stessa e come i medesimi, in tale ultima veste, abbiano incontestatamente
reso le dichiarazioni prescritte.
Ciò posto, non è di certo conforme ai più elementari canoni di ragionevolezza pretendere una doppia dichiarazione dai soggetti in questione, non potendosi imporre una inutile duplicazione di dichiarazioni di identico contenuto a carico delle stesse persone, tanto più ove si consideri che tale contenuto attiene a condizioni e situazioni strettamente soggettive, indipendenti dalla qualità (di socio maggioritario ovvero di amministratore) posseduta.