madeappalti.com è sponsorizzato da DeFilippis Assicurazioni - Spada Costruzioni - TopAppalti - Sol.Edil Group - GROMA INGEGNERIA - De Rose Service - Geom. VincenzoVanacore- Ares Appalti Srl - MARKETING PRODUCTION & INNOVATION - AVV. R.M. BISCEGLIA - COGER Srl Rapolla - AVVALIMENTI EUROPA
Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 3667 del 22 agosto 2016, si è pronunciato sulla obbligatorietà della sanzione ex art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso in cui il concorrente non intenda usufruire del soccorso istruttorio.
Cosi i Giudici “L’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 – secondo cui la sanzione pecuniaria, prevista dal bando di gara in caso di mancanza, incompletezza e ogni altro caso di irregolarità essenziale della documentazione di gara, è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione – lascia ai concorrenti la possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda ed è quindi innovativamente incentrato sul concetto di sanatoria conseguente al soccorso istruttorio e non separa il momento procedimentale da quello sanzionatorio”.