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12/09/2016: CARICHI PENDENTI ART. 80

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L'ANAC con la Delibera n. 917  DEL  31 agosto 2016 ha ritenuto che "La pendenza di un procedimento penale a carico dell’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara non è circostanza idonea a ritenere configurata una causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016."
Conformemente a quanto previsto dall’abrogato
art. 38, d.lgs. 163/2006, anche l’art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 individua, tra le cause di esclusione da interpretarsi tassativamente, la sussistenza a carico del concorrente di una sentenza definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per gli specifici reati indicati. 

Ne consegue che la pendenza di un procedimento penale a carico dell’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara non è circostanza idonea a ritenere configurata una causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016.
Per quanto concerne il secondo quesito relativo alla possibilità di escludere dalla procedura la ditta già affidataria del precedente contratto in ragione dell’applicazione del criterio di rotazione nell’ambito della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 (previsto anche dall’abrogato art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006), la normativa si limita a indicare che l’amministrazione aggiudicatrice proceda alla «previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti».