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19/09/2016: CdS ESCUSSIONE POLIZZA CON DURC IRREGOLARE



Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 03751/2016 ha ribadito che la cauzione provvisoria costituisce sotto il profilo strutturale una parte integrante dell’offerta e non un mero elemento di corredo della stessa (che la stazione possa liberamente richiedere e quantificare).

9. Il quarto motivo di appello (con cui si è lamentata la mancata considerazione da parte dei primi Giudici dell’insussistenza dei presupposti perché il Comune procedesse all’incameramento della cauzione provvisoria) è infondato.

9.1. Al riguardo il Collegio si limita a richiamare quanto statuito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio, secondo cui la cauzione di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 costituisce sotto il profilo strutturale una parte integrante dell’offerta e non un mero elemento di corredo della stessa (che la stazione possa liberamente richiedere e quantificare).

Più in generale, l’escussione della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell’ampio patto di integrità cui si vincola chi partecipa ad una gara pubblica e quale conseguenza tipica del mancato rispetto del vincolo in tal modo assunto (in tal senso, Ad. Plen. 10 dicembre 2014, n. 34).

La finalità dell’istituto è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, nonché di escludere da subito i soggetti privi delle richieste qualità volute dal bando.

L’Adunanza plenaria ha al riguardo chiarito che la presenza di dichiarazioni oggettivamente non veritiere risulta di per sé idonea ad alterare la gara quantomeno per un aggravio di lavoro della stazione appaltante, chiamata a vagliare anche concorrenti inidonei o offerte prive di tutte le qualità indicate (ibidem).

L’escussione della cauzione costituisce pertanto l’ordinaria conseguenza della violazione dell’obbligo di diligenza gravante sull’offerente, tenuto conto che gli operatori economici, con la domanda di partecipazione, sottoscrivono e si impegnano ad osservare le regole della relativa procedura delle quali hanno piena conoscenza.

Si tratta di una misura autonoma ed ulteriore (rispetto alla esclusione dalla gara ed alla segnalazione all’ANAC), che costituisce, mediante l’anticipata liquidazione dei danni subiti dall’amministrazione, un distinto rapporto giuridico fra quest’ultima e l’imprenditore (tanto che si ammette l’impugnabilità della sola escussione se ritenuta realmente ed esclusivamente lesiva dell’interesse dell’impresa [ivi]).