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21/09/2016 "VIA" GRANDI OPERE PRIMA DEL 50/2016 VIGE IL 163/06



Questo il parere dell'ANAC con la DELIBERA N. 924 DEL 7 settembre 2016 con oggetto Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, periodo di prima applicazione. Richiesta di parere.

Considerato in fatto


Con nota acquisita al prot. n. 125297 del 26 agosto 2016, l’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede parere all’Autorità in ordine al regime transitorio applicabile agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche già programmati, oggetto dell’abrogata legge obiettivo e ora disciplinati dal nuovo codice degli appalti. 
La richiesta di parere riguarda, in particolare, le opere infrastrutturali già inserite all’interno dell’XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, la cui procedura di VIA sia iniziata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In merito a tali interventi l’Amministrazione ritiene che i relativi progetti preliminari e definitivi vadano approvati secondo la disciplina previgente in tutti i casi in cui la procedura di VIA sia già stata avviata, con la precisazione che le procedure e i contratti per i quali i bandi sono pubblicati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice.



Ritenuto in diritto


Al fine di rendere il parere richiesto, si richiamano preliminarmente le norme di riferimento, che anche l’Ufficio Legislativo richiedente illustra al fine di fornire il quadro della previgente disciplina recata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in tema di procedure di approvazione dei progetti delle infrastrutture in argomento, nonchè delle disposizioni contenute nel nuovo codice. 
L’art. 161 del d.lgs. 163/2006 attribuiva al CIPE l’approvazione dei progetti delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ed esso provvedeva anche ai fini dell’attestazione della compatibilità ambientale (art. 165). L’art. 163 definiva le attività di competenza del Ministero delle infrastrutture, consistenti nel promuovere tutte le attività tecniche e amministrative ai fini della progettazione e della successiva approvazione (fra le altre: acquisire il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi; curare l’istruttoria per la proposta al CIPE; proporre al CIPE l’assegnazione delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture previa approvazione del progetto preliminare). 
La disciplina ora recata dal nuovo codice degli appalti d.lgs. 50/2016 prevede all’art. 200 che il Ministero «effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione», vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, e ne propone l’inserimento nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP). Il successivo art. 201 prevede che il primo DPP è da approvare entro un anno dall’entrata in vigore del codice e che, fino all’approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del codice (co. 9).
La disposizione appena citata fa pertanto espressamente salvi gli strumenti programmatori già approvati, fra i quali appare quindi rientrare l’XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, indicato dall’Amministrazione quale «ultimo strumento di pianificazione delle infrastrutture strategiche che ha superato tutto il processo approvativo».
Ulteriore norma di rilievo, ai fini del presente parere, è l’art. 214 d.lgs. 50/2016, il quale, in ordine alle funzioni del Ministero delle infrastrutture, ricalca in gran parte quanto già in precedenza previsto dal citato art. 163 d.lgs. 163/2006 e precisa altresì, al co. 11, che «in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
Infine, l’art. 216 d.lgs. 50/2016, recante le disposizioni transitorie, dispone al co. 27 che «le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti».
Gli artt. 182 e segg. d.lgs. 163/2006 disciplinavano appunto le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere e specificavano che «il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE contestualmente all’approvazione del progetto preliminare» (art. 183, co. 6).
La contestualità della predetta approvazione, unitamente alla osservazione per cui il legislatore si è preoccupato di precisare che le procedure di VIA iniziate proseguono e sono concluse in conformità alle disposizioni previgenti, consentono di concordare con quanto prospettato dall’Ufficio richiedente in merito al regime transitorio applicabile alle grandi opere già inserite in programmazione, e la cui procedura di VIA sia già iniziata. 
Sulla base del quadro normativo di riferimento sopra richiamato, infatti, appare legittimo ritenere che la contestualità, prevista dal codice previgente, fra l’approvazione del progetto preliminare e l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale, consenta l’applicazione del regime transitorio di cui all’art. 216, co. 27 al procedimento di approvazione dei progetti delle opere strategiche già programmate.
Le procedure e i contratti per i quali i bandi siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice.


Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
- i progetti delle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti programmatori approvati, e per i quali la procedura di VIA è già iniziata al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, sono approvati secondo la disciplina previgente;
- le procedure e i contratti per i quali i bandi sono pubblicati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice.