CERCA GLI ARTICOLI

02/11/2016: IL CDS CONFERMA IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER GLI ONERI DELLA SICUREZZA?

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  - Spada Costruzioni -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group GROMA INGEGNERIA  De Rose Service Geom. VincenzoVanacoreAres Appalti Srl - MARKETING PRODUCTION & INNOVATION - AVV. R.M. BISCEGLIA - COGER Srl Rapolla - AVVALIMENTI EUROPA



Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4528/2016 riconferma il soccorso istruttorio per la mancata indicazione degli oneri della sicurezza.

Tale impostazione ha portato alla successiva enunciazione del principio di diritto secondo il quale “Per le gare bandite anteriormente all’entrata
in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio”.
Venendo alla controversia in esame, non possono nutrirsi dubbi sul fatto che la sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consesso n.19 del 2016 debba trovare applicazione anche nella procedura di gara, bandita il 22 ottobre 2014, dalla quale parte appellante è stata esclusa essendo la commissione di gara giunta a tale contestato esito procedendo alla pedissequa applicazione delle citate sentenze n.3 e n.9 del 2015.
Tanto non senza aggiungere che appare del tutto condivisibile, alla luce dell’esame degli atti di gara, l’affermazione di parte appellante secondo la quale la lex specialis non richiedeva affatto che nell’offerta economica venissero indicati separatamente gli oneri della sicurezza aziendali.
In conclusione, illegittimamente, in virtù della da ultimo richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, la commissione di gara ha escluso la società appellante, insieme altre tre concorrenti, senza prima avvalersi del soccorso istruttorio al fine di acquisire la componente economica in questione.

Danilo Esposito