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02/11/2016: PER DETTARE LA NORMATIVA VALE LA GURI o LA GUCE?


Il TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 883/2016 tratta della normativa da applicare in caso di discordanza di date della pubblicazione della GURI e della GUCE e in caso di 2 codici diversi in vigore nelle diverse date.

..................................Irrilevante, dunque, ai fini qui considerati,
deve ritenersi la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, avente mera valenza accessoria della successiva pubblicazione (per altro per estratto) sulla GURI. Pertanto, stando alla norma in questione, ai fini degli effetti giuridici ricollegati alla pubblicità (quale indubbiamente quello dell’applicabilità delle nuove disposizioni) il riferimento temporale da tenere in considerazione sarebbe quello dell’avvenuta pubblicazione del bando nella GURI che, nel caso in esame, è avvenuta senz’altro dopo la data di entrata in vigore del d. lgs. n. 50/2016.
Nel caso che stiamo trattando la pubblicazione in GUCE è avvenuta nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, la pubblicazione in GURI successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016...................................
............................a) che fino all’entrata in vigore del regolamento volto a disciplinare le modalità di pubblicazione dei bandi sulla piattaforma telematica dell’ANAC continuano ad applicarsi i principi elaborati in relazione all’art. 66/8 del vecchio codice, dovendosi fare applicazione del comma 11 dell’art. 216 del nuovo codice, secondo il quale «Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data (omissis) … gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» (questa è, in estrema sintesi, la tesi della S.G.S.);
b) che detto comma undicesimo dell’art. 216 non prevede la pubblicazione in GURI come centrale e che la data di pubblicazione utile ai fini della validità del bando è una qualunque pubblicazione, come per altro affermato in un comunicato ANAC dell’11 maggio 2016.
Orbene, il Collegio ritiene che da un lato proprio l’avvenuta pubblicazione del bando in GUCE sotto la vigenza del vecchio codice dei contratti comporta che il principio cui far riferimento al fine di stabilire a quale tipo di pubblicazione agganciare la produzione degli effetti giuridici è la norma del vecchio codice, ovvero l’art. 66/8 del medesimo, che riconnette alla pubblicazione in GURI la produzione di effetti giuridici in ambito nazionale (si veda anche la giurisprudenza su richiamata).
Inoltre, è dirimente la considerazione che, secondo la proposizione finale del comma quarto dell’art. 73 del d. lgs. n. 50/2016, fino alla data indicata nel decreto previsto dal medesimo comma si applica l’articolo 216, comma 11, che chiaramente riconnette la produzione di effetti giuridici in ambito nazionale alla pubblicazione in GURI fino alla predetta data, poiché fino alla stessa data gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella GURI, serie speciale relativa ai contratti.
Stabilito, quindi, alla luce delle premesse su esposte, che la pubblicazione rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, in quanto vigente a tale momento, è esclusivamente quella nella GURI, la gara in questione non poteva non essere disciplinata dal nuovo testo del codice dei contratti.
Ne consegue che la disciplina di gara è illegittima sotto il radicale profilo considerato, sicché, in accoglimento del ricorso in esame, gli atti impugnati devono essere annullati.

Danilo Esposito