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07/11/2016: TAR CAMPANIA, MASSIMA DISCREZIONALITA' ALLA S.A. PER I PESI DELL'OEV


Cosi il TAR Campania con la sentenza n. 5014/2016

Peraltro nel sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante ha un ampio potere discrezionale di calibrare la distribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo gli aspetti indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, a patto che i criteri, ed ove necessario i sub-criteri, i sub-pesi o i sub-punteggi, con le relative ponderazioni, siano annunciati nella normativa di gara, a garanzia della tutela della parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura concorsuale.

Ne consegue che le prescrizioni dettate dal bando sull’argomento non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, a meno che si palesi una manifesta abnormità, ingiustizia, illogicità o sviamento, che nella specie non risultano dimostrati.

Del resto, appare sostanzialmente ragionevole la fissazione di pesi che avvantaggiano gli aspetti qualitativi del servizio in appalti di carattere work-intensive, al fine di scoraggiare una competizione sui prezzi comportante il rischio di offerte economiche tali da risultare potenzialmente anomale per una incongrua stima previsionale del costo del lavoro impiegato, e valorizzando nel contempo i progetti più validi sul piano tecnico in relazione alla peculiarità e delicatezza delle prestazioni assistenziali richieste nel servizio da appaltare in favore di persone disabili non autosufficienti.