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01/02/2017: IL CdS SUL TERMINE DI SCADENZA IN CASO DI GIORNO FESTIVO

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Interessante sentenza del Consiglio di Stato sui termini di scadenza, dato che secondo il Consiglio non sempre se il termine è un giorno festivo
in automatico si applica il primo giorno feriale utile.

...............................................Nonostante il precedente costituito dalla sentenza del CdS, V, n. 1214/2003, depositata in data 5.3.2003,
che ha sostenuto che alle scadenze dei termini di presentazione di domande di gara si applicano i principi generali (propri anche del processo civile) sullo slittamento al primo giorno feriale successivo del termine cadente in giorno festivo, si può confermare la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che:

- rispetto al precedente citato, nel caso di specie non si ravvisa una analoga incertezza nel tenore del bando, che anzi risulta adeguatamente chiaro in ordine sia alle modalità di inoltro delle offerte sia alla tempistica del loro atteso arrivo presso la stazione appaltante;

- non risulta che la dedotta incertezza interpretativa abbia colpito anche gli altri partecipanti alla procedura selettiva, circostanza questa che può far anche propendere – nei riguardi della ricorrente – un misto tra incertezza, mera distrazione in ordine al tempo massimo di consegna dell’offerta, semplice ritardo nella predisposizione del materiale costituente l’offerta, con ciò avendosi ulteriore differenza rispetto al caso oggetto del precedente citato;

- la stazione appaltante, con il bando, aveva consentito ai partecipanti (ed in ciò altro aspetto differente rispetto al caso precedente) di ricorrere ad una pluralità di forme di inoltro dei plichi, onde nulla impediva alla parte di scegliere, tra i diversi, la modalità più adatta a far risultare (anche ex post) che il suo adempimento era stato pienamente conforme alla regola di partecipazione stabilita dall’Università, lasciando così a quest’ultima l’onere di dover eventualmente giustificare la ragione della mancata accettazione del plico proprio nel giorno ultimo da essa stessa stabilito;

- assolutamente nulla impedisce che una stazione appaltante voglia e possa tenere aperti propri uffici, per lavorare ad una procedura di selezione competitiva, anche di domenica o altro giorno festivo (sua essendo la scelta di quanto debba essere sollecita la procedura stessa), mentre nella fattispecie la ricorrente neppure ha dato un principio di prova sul fatto (in tal modo non assodato) che l’Università avesse tradito quanto fatto intendere col bando, lasciando chiuso l’ufficio preposto che, invece, sarebbe dovuto essere aperto per la ricezione dei plichi contenenti le offerte;

- al di là della affermazione di parte, non v’è prova circostanziata che un dipendente della stazione appaltante, abilitato a fornire risposte attendibili in merito alla procedura selettiva, abbia realmente indotto la ricorrente a ritenere che le offerte potessero pervenire utilmente anche il giorno successivo a quello ultimo stabilito proprio dalla stazione appaltante.

6. Tenuto conto delle pur possibili incertezze derivanti anche dal diverso precedente citato, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.