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06/03/2017: TAR NAPOLI SU CARENZA CRONOPROGRAMMA

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Il TAR Napoli con la sentenza n. 1020/2017 ha ribadito l'impossibilità di ammettere il soccorso
istruttorio per un elemento essenziale dell'offerta;

......................................Più in generale, tale documento assurge ad elemento essenziale dell'offerta - la cui carenza non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio - rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell'offerta (come avvenuto nel caso di specie) dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell'esclusione dell’impresa concorrente inadempiente (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 1899/2015; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 880/2013). La prescrizione non aggrava inutilmente il procedimento, rispondendo alla tutela dell'interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere, già in sede di gara, l'impegno contrattuale delle imprese concorrenti al rispetto dei tempi inerenti alle singole fasi lavorative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5159/2013) con specifico riferimento, nel caso in esame, alle proposte migliorative.


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