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20/03/2017: IL TAR SICILIA SULLA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

I Giudici siciliani si sono espressi in merito alla mancata convocazione dei concorrenti alle sedute
pubbliche per il controllo della busta amministrativa e per l'apertura delle offerte.


Quanto alla prospettata violazione del principio di pubblicità, si osserva in punto di fatto che il bando (rectius lettera-invito) non dispone che l’apertura delle buste debba svolgersi in seduta riservata e quindi non va annullato.

Il verbale di gara del 29/9/2016, assevera che la seduta fissata per l’apertura delle buste sia stata pubblica. Ciò risulta, però, smentito dalla circostanza (comprovata in atti) che la convocazione contenuta nella nota prot. n. 1392 recante data 29/9/2016, non è mai stata comunicata agli offerenti.

Ne consegue che la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza è avvenuta non per quanto previsto dal bando/lettera-invito, che non è quindi viziato, ma a causa della mancata convocazione degli offerenti, il che rende illegittimo il verbale del 29/9/2016.

Invero, per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, avviato con la pronuncia del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 31 del 31 luglio 2012, i principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria (cfr., ex multis, T.a.r. Lombadia – Milano, sez. IV, 24 marzo 2016, n. 582; T.a.r. Lazio – Latina, sez. I, 29 giugno 2015, n. 503; T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 17 luglio 2014, n. 396).

Danilo Esposito

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