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04/04/2017: IL CONSIGLIO DI STATO E LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SUGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 14 marzo 2017 n. 1166 ha specificato alcuni aspetti
della cartenza degli oneri della sicurezza aziendali, anche in virtù dell'ordinanza della Corte di Giustizia Europea.


....................................La sentenza impugnata del Tribunale amministrativo della Sardegna ha accolto il ricorso principale della Andreoni s.r.l. sul presupposto che “la questione è stata oggetto di recente esame da parte della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha espresso un orientamento chiaro al quale questo Collegio si uniforma. Pertanto, a seguito della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 20 marzo 2015 deve essere disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento di lavori, senza possibilità di soccorso istruttorio, del partecipante che non abbia indicato nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro e/o gli oneri di sicurezza aziendale, pure se l'indicazione non era prevista dal bando di gara”.

Nel caso di specie, l’obbligo non era espressamente previsto nel bando di gara.

L’interpretazione fornita dalla sentenza non è condivisibile. Debbono piuttosto trovare applicazione i principi di diritto enunciati da Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 9, nonché dall’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, VI, 10 novembre 2016, in causa C-162/16.

La prima ha chiarito che, alla luce della normativa dell’Unione Europea, per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del c.d. Codice degli appalti e delle concessioni (d.lgs 18 aprile 2016, n. 50), nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.

La seconda ha affermato, analogamente, che “ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice”.

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