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04/04/2017: IL CdS SULL'ANNULLAMENTO DELL'APPALTO DOPO IL CONTRATTO

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. Sez. V, 14 marzo 2017 n. 1166 ha ribadito la possibilità della stazione di annullare in autotutela un appalto dopo la stipula del contratto.



.......................................8.5. La problematica qui sollevata, invero assai complessa e dibattuta, è stata affrontata, tra l’altro, proprio dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio che, nella richiamata sentenza n. 14 del 20 giugno 2014, dopo aver escluso che l’Amministrazione possa procedere alla revoca del contratto, di cui all’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, dopo la stipula del contratto stesso, ha espressamente ricordato che la possibilità dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva anche dopo detta stipula – al di là del richiamo, contenuto in tale pronuncia, all’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, ora abrogato – sia «concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso».

8.6. Un simile potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa Amministrazione procedente, deve quindi riconoscersi a questa anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest’ultimo, e trova ora un solido fondamento normativo, dopo le recenti riforme della l. n. 124 del 2015, anche nella previsione dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell’affidamento di una pubblica commessa.

8.7. Di qui la totale correttezza della sentenza impugnata, laddove ha osservato che «al venir meno con effetti ex nunc del provvedimento di affidamento del servizio conseguente agli evidenziati vizi genetici, senz’altro consegue la caducazione del contratto, in ragione del vincolo di stretta conseguenzialità funzionale che avvince tali atti» (p. 14 della sentenza impugnata).

8.8. Dal che consegue, anche, per l’effetto la infondatezza della domanda risarcitoria, qui riproposta (pp. 31-35 del ricorso), fondata sull’asserita illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela nel caso di specie, illegittimità che, invece, deve escludersi per le ragioni sin qui esposte.