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24/04/2017: I 30 GIORNI POSSO PARTIRE DALLA DATA DI ACCESSO AGLI ATTI

Il TAR Calabria con la sentenza n. 266/2017 ha esaminato con attenzione il tema dei termini di impugnazione, vediamo quanto stabilito


.......................Pertanto, nel caso in cui sorga l’interesse ad impugnare atti (e/o a censurare condotte e vizi di legittimità) conosciuti in occasione dell’accesso, “il termine decadenziale breve (di trenta giorni) “slitta in avanti” (rectius: dev’essere prorogato; va incrementato) di un numero di giorni pari a quello che si è reso necessario per acquisire la piena conoscenza degli atti (delle condotte e dei profili di illegittimità) in questione” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1143).

Proprio con riferimento alla tempistica prevista in tema di accesso agli atti delle gare pubbliche, la pronunzia da ultimo citata si è data, ulteriormente, carico di precisare che, “poiché il termine per effettuare l’accesso agli atti di gara è stato fissato dal Legislatore in soli dieci giorni … in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici … deve ritenersi che nelle pubbliche gare d’appalto il c.d. ‘termine breve’ per l’impugnazione degli atti e/o provvedimenti che non siano stati trasmessi unitamente alla comunicazione della decisione di aggiudicazione e che costituiscono oggetto dell’accesso (id est: degli atti non immediatamente conosciuti in occasione della comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione) può essere incrementato, al massimo, di dieci giorni, fermo restando, beninteso, che se la P.A. rifiuta illegittimamente di consentire l’accesso, il termine non inizia a decorrere; gli atti non visionati non si consolidano ed il potere di impugnare, dell’interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa, non si consuma”.

Riassuntivamente sul punto, secondo Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016 n. 408:

- se in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di regola deve essere proposto nel termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lett. c), dello stesso art. 79,

- “nel caso di comunicazione incompleta, la conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine, coincide con la cognizione, acquisita in sede di accesso, degli elementi oggetto della comunicazione dell’art. 79, senza che sia necessaria l’estrazione delle relative copie”;

puntualizzandosi, da ultimo, come, “anche alla stregua delle finalità acceleratorie poste a base dell’art. 120 c.p.a., si deve ritenere che la visione abbia consentito, anche ai sensi dell’inciso finale del comma 5 della stessa disposizione, la cognizione integrale degli atti, integri la piena conoscenza degli elementi ritenuti rilevanti dall’art. 79 del codice dei contratti pubblici e faccia decorrere il termine di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva”.

1.4 L’applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie consente di escludere la tempestività del presente gravame.

Va, al riguardo, innanzi tutto rilevato come la comunicazione effettuata dalla Stazione Appaltante alla odierna ricorrente (prot. n. 8903 in data 20 gennaio 2017), relativa al lotto C), non era corredata del provvedimento di aggiudicazione: da essa risultando, peraltro, individuabili:

- l’operatore economico aggiudicatario

- il punteggio da costui conseguito

- l’importo dallo stesso offerto per la fornitura di 10 mezzi ed il compenso chilometrico

- nonché l’ammontare degli oneri per la sicurezza specifici.

La ricorrente non è stata, dunque, posta in condizione (per effetto della portata contenutistica della comunicazione di che trattasi) di avere contezza, sin dal giorno di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, degli elementi dell’offerta dell’aggiudicataria dei quali (come illustrato nell’atto introduttivo del presente giudizio) la medesima assume l’illegittima valutazione.

Tuttavia, siffatta conoscenza è avvenuta a seguito dell’esperimento, ad opera di Omnia Bus, dell’accesso; al quale è seguita:

- l’“anticipazione” delle schede di attribuzione punteggi relativi al lotta C (PEC della Stazione appaltante in data 10 febbraio 2017)

- e la consegna della documentazione di gara (con esclusione di quella dalla controinteressata I.I.A. ritenuta non ostensibile, in quanto da ricondursi al know how aziendale tecnico-commerciale) su supporto informatico in data 13 febbraio 2017 (si confronti, in proposito, l’allegato 7. al ricorso introduttivo).

Va precisato, ulteriormente, come nello stesso verbale in tale ultima circostanza formato (sottoscritto dal sig. Circosta Vincenzo, amministratore unico e legale rappresentante di Omnia Bus, presente alle operazioni in tale data espletate) si dia espressamente atto, a conferma di quanto sopra indicato, che “le schede di attribuzione punteggi relative al lotto C, come richiesto per le vie brevi dal sig. Circosta Vincenzo il 10/02/2017, sono state trasmesse alla Omnia bus s.r.l. in pari data”.

Nel rammentare come le censure articolate da Omnia Bus con il presente gravame si diffondano:

- sulla affermata illegittimità del punteggio riconosciuto ad Omnia Bus quanto al punto 7 (Voce MANUTENZIONE) del Capitolato speciale di gara, relativamente al servizio di manutenzione full-service (che la stessa parte ricorrente sostiene avrebbe dovuto essere da ciascun partecipante effettuato in proprio con materiali, manodopera ed attrezzature adeguate” (in proposito, rilevandosi come la tabella dei punteggi del Lotto C, punto 1.1., assegni punti 3 all’officina addetta alla manutenzione full service posta a distanza /< 150 Km dall’ATAM);

- e sul mancato riconoscimento, in proprio favore, di alcun punteggio quanto al Punto 1.4.8. (voce “Maggior valore di potenza di raffreddamento”), relativamente al quale venivano assegnati ad I.I.A. punti 3;

appieno rileva la piena conoscenza del contenuto concretamente lesivo delle decisioni della Commissione di gara, per come poi refluite nella conclusiva attribuzione del punteggio complessivo, che ha visto meglio graduata l’odierna controinteressata, fin dal momento (non già della comunicazione di aggiudicazione, in data 20 gennaio 2017, ma) dalla acquisita cognizione delle schede di attribuzione punteggi relative al lotto C, avvenuta – come si è visto – il 10 febbraio 2017.

Da tale data va, dunque, computato il termine decadenziale di giorni 30 ai fini della tempestiva proposizione dell’impugnativa giurisdizionale: la cui scadenza, alla data del 12 marzo 2017, rende l’odierno gravame (notificato il 15 marzo 2017) irricevibile.

A conforto di quanto sopra esposto, giova rammentare come parte ricorrente fosse pienamente ed esaustivamente edotta della (asseritamente) illegittima attribuzione, in favore di I.I.A., dei 3 punti previsti al punto 1.1. della Tabella punteggi del Lotto C, fin dal 23 dicembre 2016 (data nella quale Omnia Bus, analiticamente deducendo sul punto, aveva presentato un ricorso in autotutela alla Stazione appaltante (cfr. all. 9 della produzione di parte): sicché alla conferma dell’attribuzione di siffatto punteggio in favore della controinteressata, veicolata dall’acquisita cognizione della Tabella punteggi relativa al lotto C (si ripete, alla data del 10 febbraio 2017), ben può ricondursi quella “piena conoscenza” del contenuto lesivo dell’atto, suscettibile di determinare la decorrenza del termine decadenziale per la sollecitazione del sindacato giurisdizionale.

1.5 Se, alla stregua di quanto precedentemente esposto, il ricorso è senz’altro tardivo con riferimento ai motivi nn. 1) e 2) di ricorso, omogeneo giudizio va declinato anche con riferimento al terzo profilo di censura articolato con l’atto introduttivo.

Con esso, infatti, parte ricorrente assume l’illegittimità della denegata attribuzione di punteggio relativamente alla voce di valutazione di cui al punto 1.4.8. (voce “Maggior valore di potenza di raffreddamento”), assumendo la spettanza di punti 2,67.

L’immediata – ed univoca – emersione dell’attribuzione, nei confronti di Omnia Bus, di punti 0 relativamente al punto 1.4.8 per effetto della lettura della scheda di attribuzione punteggi (conosciuta dalla parte, si ripete, alla data del 10 febbraio 2017), impone di ricondurre a tale momento quella piena conoscenza suscettibile di determinare il decorso del termine decadenziale per la proposizione del mezzo di tutela in sede giurisdizionale.

La conoscenza delle motivazioni sottese alla sopra illustrata denegazione di punteggio relativamente alla voce di valutazione di che trattasi – acquisita dalla parte a mezzo di nota SUAP in data 15 febbraio 2017, in riscontro del ricorso in autotutela proposto da Omnia Bus il precedente 13 febbraio – ben avrebbe potuto consentire (nel rispetto, si ribadisce, del termine decadenza per la proposizione del ricorso, come sopra decorrente dal 10 febbraio 2017) l’eventuale formulazione di motivi aggiunti.