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28/04/2017: IL CdS CONFERMA L'ESCUSSIONE DELLA POLIZZA PER LA MANCANZA DEI REQUISITI

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1818 del 2017 ha ribadito che in caso di mancanza dei requisiti dichiarati, l'escussione della polizza è legittima. 


.............................................Al riguardo, nel ribadire di essere in possesso sul piano sostanziale dei requisiti di qualificazione richiesti, la Giator 82 Lavori contesta innanzitutto il presupposto alla base di questa ulteriore determinazione lesiva dei propri interessi. La stessa appellante la censura in via autonoma, perché, data la natura sanzionatoria della stessa, l’escussione della cauzione è stata disposta senza previo accertamento della gravità della condotta.

12. Anche questo motivo è manifestamente infondato.

L’ipotesi dell’invalidità derivata è innanzitutto smentita dalla definitiva conferma del fatto che l’odierna appellante non è in possesso della qualificazione nelle categorie OG2 e OG11.

Le censure svolte in via autonoma contro l’escussione della cauzione si infrangono invece sul rilievo che la partecipazione alla gara in mancanza dei necessari requisiti costituisce elemento che denota di per sé un contegno colposo, sub specie di violazione dei principi di diligenza professionale ed autoresponsabilità connessi alla partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, pacificamente configurabile rispetto a fatti, stati e situazioni riferibili allo stesso operatore economico.

A rafforzare questo sforzo di diligenza sovviene appunto l’istituto della cauzione, il cui incameramento una volta accertata la mancanza dei requisiti in questione consiste proprio nel responsabilizzare i partecipanti a procedure di affidamento in ordine alle dichiarazioni rese e nel garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta (cfr. in questi termini Cons. Stato, Ad. plen. 10 dicembre 2014, n. 34; da ultimo: V, 31 agosto 2016, nn. 3746 e 3751).

13. L’appello deve pertanto essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.