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08/05/2017: ONERI DELLA SICUREZZA INTERNI CON IL D.Lgs 50/2016

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’indicazione nell’offerta economica
degli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni si prefigura quale obbligo ineludibile di legge, cosicché legittimamente è disposta l’esclusione del concorrente la cui offerta ne sia priva, senza che possa rilevare che gli atti di gara non contengano un’espressa previsione di esclusione, trattandosi di obbligo discendente dalla norma primaria ed operando quindi il meccanismo dell’eterointegrazione (1).


Il concorrente che ha omesso di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni non può invocare il c.d. soccorso istruttorio, ammesso dalla giurisprudenza per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e non applicabile in presenza dell’espressa previsione di legge e trattandosi di elemento essenziale dell’offerta.

(1) Ha chiarito il Tar che non è conferente l’ordinanza della Corte di giustizia (sez. VI) del 10 novembre 2016, trattandosi di decisione emessa nei riguardi della normativa previgente ed in relazione alla Direttiva abrogata 2004/18 (come esplicitato ai punti 21, 22 e 23 dell’ordinanza nella causa C-697/15). Difatti, in relazione al regime antecedente, la Corte di giustizia ha ritenuto contrastante con il principio della parità di trattamento e con l’obbligo di trasparenza l’esclusione per omessa separata indicazione nell’offerta dei costi aziendali, la quale sia frutto di un’interpretazione e non risulti espressamente, oltre che dai documenti di gara, “dalla normativa nazionale” (cfr. punto 34 ord. cit.).
Viceversa, con l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è superata ogni incertezza interpretativa, nel senso dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10. In presenza di una così esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante se né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante hanno previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo (rectius, l’onere) di effettuare la dichiarazione stessa: il ché è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall’art. 95, comma 10, cit., che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo.